Il laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) è un apparecchio che emette (per stimolazione ottica o elettrica di un determinato materiale) un fascio di luce coerente (cioè in grado di mantenere con se stessa una certa relazione di fase), monocromatica, concentrata in un raggio rettilineo collimato, con luminosità (brillanza) molto elevata.
La caratteristica fondamentale del laser consiste nella concentrazione di una grande potenza in un’area piccolissima. Pertanto le applicazioni pratiche sono numerose: taglio e saldatura dei metalli, misura delle distanze, trasporto informazioni nelle fibre ottiche e nello spazio,
Il Decreto Legislativo 9/04/2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) prescrive che il datore di lavoro proceda obbligatoriamente alla valutazione della esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali), che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tra gli agenti fisici indicati ha particolare importanza, per i rischi potenziali connessi, la radiazione laser.
Il datore di lavoro individua eventuali posti di lavoro ed operatori a rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e conseguentemente attua le misure preventive e protettive necessarie ad eliminare, o quantomeno a ridurre ad un livello accettabile, in relazione alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. Inoltre precisa che detta valutazione dei rischi da agenti fisici va programmata e effettuata con scadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione è aggiornata qualora si verifichino mutamenti tali da renderla obsoleta ovvero sulla base dei risultati della sorveglianza medica.
Il decreto prescrive che il datore di lavoro deve redigere un rapporto contenente:
a) la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
b) le conclusioni della valutazione;
c) le tipologie di operatori in riferimento a diverse esposizioni realizzate con le relative mansioni;
d) l’elenco delle eventuali attrezzature a significativo livello di esposizione utilizzate;
e) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e/o da attuare.
Tale documento va conservato a disposizione degli Organi di controllo.
Le misure di prevenzione e protezione vanno adattate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in gravidanza e i minori.
La valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità del rischio non rendono necessaria una valutazione più dettagliata. (altro…)